reato interruzione pubblico esercizio

Gentma Avv.Polidori,un Centro di Turismo Equestre con 12 cavalli è rimasto isolato causa frana. La strada è comunale eccetto proprio il tratto franato che è di privato che non ha fatto adeguata manutenzione.
Per portare cibo ai cavalli bisogna trasportare tutto a braccia da una parte all`altra della frana e nessun mezzo di soccorso può passare. Il Comune si fa di nebbia.Domanda:1)Il Comune non deve obbligare il privato ad adempiere alla manutenzione e/o
ripristino del tratto?2)Si può configurare reato di“interruzione di pubblico servizio“qualora sia necessario intervento 112-113-118-115
ecc?Essendo isolati i titolari non possono lavorare,nè restaurare maneggio,nè ricevere posta.nè avere alcun servizio. Come si può procedere
dopo aver telefonato ed inviato fax ed email ai vigili del fuoco,comune, sindaco ed altre pubbliche istituzioni atte a soccorrere i cittadini e che se ne sono altamente fregate perchè, a loro parere, non trattasi di chiamatedi `emegenza`?

  • Ospite ha scritto 17 anni fa

Gent.ma Sig.ra Balboni,
mi rincresce comunicarLe che la situazione in cui versa non è di così semplice soluzione.
Premetto che, trattandosi di strada privata, nulla ha da pretendere dal Comune, né tanto meno da altre istituzioni: il soggetto cui deve rivolgersi è il proprietario del fondo su cui si trova la strada che Lei necessita di percorrere per raggiungere il Suo Circolo.
Lei è titolare di una Servitù di Passaggio Coattiva?
Mi scusi, ma sono stata più volte ripresa perché le mie risposte sono eccessivamente esaustive e devo quindi ridurle a sole indicazioni, ciò non toglie che, nell’eventualità in cui desiderasse approfondire il tema ed essere assistita e tutelata, sarà con mio grande piacere poterLa seguire.
Come Le dicevo se non è titolare di servitù alcuna bisognerebbe provvedere quanto prima alla costituzione e, considerato che si presenterebbe come di natura coattiva, può essere costituita con contratto (modo più rapido ed economico) o con sentenza ( anni…) o in alcuni casi, ma non nel suo, con atto amministrativo.
Se invece è già titolare di servitù si applica il combinato disposto degli artt. 1032, 1051 (o 1052) e 1069 c.c.
Come si costituiscono le servitù coattive ex 1032: Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta.
Prima del pagamento dell’indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù.
La servitù può essere ex 1051 e 1052 a seconda che il fondo sia totalmente intercluso o meno, credo che il suo caso sia il primo (1051. Passaggio coattivo. — Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.).E’ prevista la corresponsione di indennità.
Ed infine il 1069 che stabilisce che le spese gravano sul proprietario del fondo dominante: Opere sul fondo servente. — Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Detto ciò la invito e la sollecito a prendere contatto col mio studio se desidera maggiori chiarimenti, la redazione di un contratto, di una lettera riparto spese o quanto parrà necessario alla soluzione del caso. Studio Legale Avv. Virginia Polidori, Viale Giosuè Carducci, n°13, Bologna, 40125, tel.: 051-346389, mail: virginia.polidori@libero.it.
A mio parere sarebbe opportuno regolarizzare la situazione anche in vista di futuri eventi.

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